OPERATORE TERMOGRAFICO certificato di 2°livello UNIENISO 9712

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Tecnico Operatore Termografico Certificato UNI EN ISO 9712

OPERATORE TERMOGRAFICO CERTIFICATO 2° LIVELLO

Il tecnico termografico deve possedere il certificato di 2° livello ai sensi della norma

Tecnico Operatore Termografico Certificato UNI EN ISO 9712

I Tecnici che eseguono diagnosi termografiche devono essere certificati ed abilitati secondo le norme UNI EN ISO 9712

UNI EN ISO 9712 (ex UNI EN  473).

I Controlli Non Distruttivi (o prove non distruttive PND) hanno assunto una sempre maggiore rilevanza nel settore edile per la diagnosi delle costruzioni anche in virtù delle sopravvenute disposizioni normative in campo energetico ed in campo strutturale.

Nel settore meccanico, elettrico ed industriale i controlli preventivi mirati al miglioramento della qualità ed alla sicurezza sono da tempo utilizzati.

La termografia è uno dei principali metodi di controllo non distruttivo che trova applicazioni importanti in tutti i settori citati.

Considerata poi la crescente importanza richiesta dalla qualificazione professionale in tutti i settori, al personale tecnico addetto ai controlli non distruttivi nell’ingegneria civile e nell’ingegneria meccanica si chiede di avere sempre più una preparazione tecnica adeguata che garantisca un alto livello di specializzazione anche per quanto riguarda le diagnosi termografica.

Secondo le norme ISO 9712 nel campo di applicazione dell’indagine Termografica gli operatori che eseguono rilievi e diagnosi partendo dalla termografia devono necessariamente essere certificati ed abilitati dal superamento di un apposito esame.

Testualmente la norma UNI ISO 9712 ex UNI EN ISO 473 riguardo alle “Prove non distruttive – Qualificazione e certificazione del personale addetto alle prove non distruttive – Principi generali.” Recita:

Operatore Termografico certificato di 1° Livello

Una Operatore Termografico certificato di 1° livello ha dimostrato la competenza necessaria ad eseguire prove non distruttive in base ad istruzioni scritte o sotto la supervisione di personale di 2° livello o di 3° livello.

Nell’ambito della qualificazione termografica definita nel certificato, il personale di 1° livello può essere dunque autorizzato a:

  • regolare l’apparecchiatura PND;
  • eseguire le prove;
  • registrare e classificare i risultati delle prove in relazione a criteri scritti;
  • stendere un resoconto dei risultati.

Gli operatori termografici certificati di 1° livello non devono essere responsabili della scelta del metodo o della tecnica termografica ovvero della prova da utilizzare, né della valutazione dei risultati della prova termografica condotta.

Se ne deduce che un Operatore Termografico certificato di 1° livello ha mansioni solo operative e non può considerarsi abilitato a redigere un report o tanto meno una perizia termografica.

Operatore Termografico certificato di 2° Livello

Operatore Termografico certificato di 2° Livello  ha dimostrato, tramite specifica esperienza e con il superamento di un esame, la competenza necessaria ad eseguire prove termografiche non distruttive in conformità a procedure stabilite o riconosciute dalla normativa.

Nell’ambito della qualificazione termografica definita nel certificato abilitante, il personale di 2° livello è autorizzato a:

  • selezionare la tecnica termografica PND per il metodo di prova da utilizzare;
  • definire i limiti di applicazione del metodo termografico di prova;
  • tradurre le norme e le specifiche PND in istruzioni operative PND per un 1°Livello;
  • regolare e verificare le regolazioni delle apparecchiature termografiche;
  • eseguire e sovrintendere a prove termografiche;
  • interpretare e valutare i risultati di un rilievo termografico in conformità alle norme, ai codici o alle specifiche norme applicabili;
  • preparare istruzioni PND scritte;
  • eseguire e sovrintendere a tutti gli incarichi propri di un operatore termografico di 1° livello;
  • fornire assistenza ad altri operatori termografici di 2° livello o minore, e organizzare e redigere i rapporti termografici PND.”

Operatore Termografico certificato di 3° Livello

Un Operatore Termografico certificato di 3° Livello può fare tutto quanto nelle competenze di un 2° Livello oltre a tenere i corsi formativi di abilitazione per i vari livelli termografici previo il superamento di un apposito esame.

La norma ISO 9712 riguarda in generale tutti i metodi non distruttivi di analisi ed è applicata anche direttamente alla termografia.

Riassumendo in parole povere, un tecnico termografico qualificato di 1° livello è abilitato ad eseguire le prove termografiche conformemente alle istruzioni ed alla supervisione di un livello superiore.

Un tecnico termografico qualificato di 2° livello è invece abilitato a interpretare e valutare i risultati di un indagine termografica nonché è abilitato a redigere i report e perizie termografiche.

Scegliere un operatore termografico certificato

E’ importante scegliere sempre un operatore termografico certificato ed abilitato secondo le norme UNI EN ISO 9712

Da tutto ciò né consegue la necessità inderogabile, per chi deve emettere documenti validi per perizie di vario genere e per rapporti con enti ed organi ufficiali quali tribunali assicurazioni od altro, di conseguire la certificazione di 2°livello.

Si sottolinea poi in ogni caso che la formazione specifica nel campo termografico è fondamentale ed imprescindibile vista la complessità della materia, nonostante molti principianti credano che sia l’equivalente di fare una fotografia anche se nel campo dell’infrarosso.

Questo ha ahimè generato la presenza sul mercato di molte persone dotate di termocamera ma che non hanno i più elementari rudimenti per effettuare analisi di tipo termografico.

Si consiglia prima di affidare un incarico termografico ad un tecnico di pretendere che gli sia fornito regolare certificato abilitante rilasciato da un organismo certificatore abilitato.

La certificazione termografica è prevista dagli iter di certificazione ma è comunque un requisito indispensabile anche per chi vuole utilizzare la termografia per analisi termografiche semplici, pena il rischio di errori madornali che generano anche danni a chi se ne avvale.

Da qui si rinnova l’invito ad avvalersi solo di studi tecnici termografici qualificati da enti riconosciuti, evitando “scorciatoie”, che rischiano di dequalificare il lavoro del termografo e di procurare lavori inutilizzabili.

PERCHÉ É NECESSARIO UN OPERATORE TERMOGRAFICO CERTIFICATO 2° LIVELLO

Da quanto sopra è chiaro che se neppure un operatore certificato di 1° Livello, che comunque ha dovuto necessariamente seguire un corso base e superare un esame, può effettuare da solo report o tanto meno perizie termografiche, ma lo possono, secondo la norma UNI EN ISO 9712, eseguire solo gli operatori termografici di 2° e 3° Livello, lasciamo immaginare cosa può fare un operatore termo che non è neppure certificato.

E’ bene dunque diffidare da chi si professa operatore termografico ma non esibisce neppure una certificazione secondo la norma UNI EN ISO 9712.

 

 

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